Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Effetti – Cessazione – Decisione del Consiglio dell’Ordine.

La sospensione cautelare prevista dall’art. 43 l.p.f. non viene meno con la decisione del Consiglio dell’Ordine locale che si pronuncia sulla responsabilità del professionista, in quanto tale delibera, non avendo immediata efficacia esecutiva, è per sua natura destinata a non incidere, nel concreto, sullo svolgimento dell’attività professionale anche in caso di irrogazione di sanzioni c.d. sostanziali. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 29 aprile 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 11 febbraio 1994, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 11 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Aprile 1993
Giurisprudenza CNF

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