Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Provvedimento di sospensione cautelare – Obbligo di puntuale specifica motivazione – Sussiste – Nullità del provvedimento – Sussiste.

Deve ritenersi nullo il provvedimento di sospensione cautelare emesso con la semplice motivazione consistente nell’asserto della «estrema gravità obbiettiva dei fatti contestati» senza alcun riferimento, sia pure sommario, agli eventuali e concreti riflessi negativi che la pendenza del processo abbia potuto determinare sul prestigio della classe forense, dando ragione del provvedimento adottato. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Camerino, 12 gennaio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 27 maggio 1996, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 27 Maggio 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Camerino, delibera del 12 Gennaio 1994
Giurisprudenza CNF

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