Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Componente avente l’obbligo di astenersi – Mancata istanza di ricusazione – Nullità della delibera – Non sussiste.

Ove l’ipotetico motivo di ricusazione non sia fatto valere entro il termine stabilito dall’art. 49 r.d.l. 1578/33, non è ammessa e non è rilevante la deduzione in sede di esame della decisione maturata, che non si può considerare, di conseguenza, inficiata di nullità. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Camerino, 12 gennaio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 27 maggio 1996, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 27 Maggio 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Camerino, delibera del 12 Gennaio 1994
Giurisprudenza CNF

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