Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prescrizione dell’azione disciplinare – Riferimento al momento della comunicazione del Consiglio dell’Ordine dell’apertura del procedimento – Legittimità.

La prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare nei confronti di avvocati e procuratori di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è interrotta dall’instaurazione del procedimento disciplinare regolarmente notificata e non corre fino alla sua conclusione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 settembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 7 luglio 1994, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 07 Luglio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Settembre 1991
Giurisprudenza CNF

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