Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa comunicazione dell’esito sfavorevole della causa – Scadenza dei termini per l’impugnazione – Sanzione della sospensione minima dall’esercizio della professione – Legittimità.

L’avvocato che non abbia comunicato ai propri clienti l’esito negativo della causa ed abbia fatto decorrere i termini per la proposizione dell’appello, arreca disdoro alla classe cui appartiene e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 settembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 7 luglio 1994, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 07 Luglio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Settembre 1991
Giurisprudenza CNF

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