Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Mancanza di prove a carico – Proscioglimento.

In mancanza della prova che l’incolpato abbia tenuto un determinato comportamento, deve ritenersi che l’accusa non sia fondata e conseguentemente l’incolpato deve essere prosciolto. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano del 22 maggio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 4 marzo 1995, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 04 Marzo 1995 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Maggio 1992
Giurisprudenza CNF

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