Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Indagini preliminari senza preventiva audizione dell’interessato – Legittimità.

Deve escludersi che il Consiglio dell’Ordine abbia obbligo di dare comunicazioni all’iscritto nella fase delle indagini preliminari, preordinata alla raccolta del materiale su cui fondare la sommaria delibazione dei fatti e stabilire se sussistano i presupposti della delibera di apertura del procedimento disciplinare. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ancona, 6 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 30 novembre 1993, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 06 Luglio 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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