Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Rapporti con procedimento penale – Autonomia.

Il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto all’azione penale. Non deve essere pertanto sospeso in pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto, qualora questo risulti sufficientemente provato in sede disciplinare. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 8 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 29 maggio 1993, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 29 Maggio 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 08 Luglio 1992
Giurisprudenza CNF

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