Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Rapporti con azioni civili e penali – Autonomia.

Il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto alle azioni civili e penali che possono avere rilevanza a diversi fini. Gli organi giudicanti a livello professionale possono infatti liberamente procedere all’accertamento dei fatti e delle responsabilità attinenti agli addebiti mossi agli incolpati, senza preclusioni di sorta. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Mantova, 4 aprile/3 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 23 Luglio 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 03 Maggio 1989
Giurisprudenza CNF

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