Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Registro dei praticanti procuratori – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera di cancellazione senza preventiva audizione dell’interessato – Nullità.

La legge professionale stabilisce in via tassativa che, anche per la cancellazione dei praticanti procuratori dal relativo Registro deve essere rispettato l’obbligo di ascoltare preventivamente nelle sue giustificazioni l’interessato al quale deve, pertanto, essere assegnato un termine non minore di dieci giorni per la presentazione delle proprie deduzioni. La mancata osservanza di tale disposizione determina la nullità insanabile e rilevabile d’ufficio della relativa decisione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Nuoro, 30 giugno 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. SICILIANI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 23 Luglio 1990 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera del 30 Giugno 1989
Giurisprudenza CNF

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