Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera – Impugnazione avanti il Consiglio Nazionale Forense – Successiva rinuncia al ricorso – Dichiarazione di non luogo a deliberare.

Pervenuta formale rinuncia all’impugnazione, è precluso ogni esame del merito del ricorso e deve essere dichiarato il non luogo a deliberare. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 15 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Corpaci), sentenza del 6 novembre 1993, n. 126

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 06 Novembre 1993 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 15 Giugno 1992
Giurisprudenza CNF

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