Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività professionale – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Rinuncia al ricorso – Cessazione della materia del contendere.

Qualora il ricorrente, che ha impugnato avanti il Consiglio Nazionale Forense una delibera resa dal Consiglio dell’Ordine, successivamente inoltri regolare atto di rinuncia, è precluso ogni esame del merito del ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Como, 27 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 26 novembre 1993, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 26 Novembre 1993 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 27 Luglio 1992
Giurisprudenza CNF

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