Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Decisione del Consiglio dell’Ordine – Sospensione cautelare – Contraddittorietà tra contestazione e motivazione della decisione – Annullabilità.

Deve essere annullato il provvedimento che dispone la sospensione cautelare quando vi sia un vizio della motivazione dello stesso sotto il profilo della contraddittorietà fra contestazione e decisione (nella specie nel provvedimento che disponeva la comparizione dinanzi al Consiglio dell’Ordine la contestazione riguardava l’emissione nei confronti dell’avvocato di un provvedimento restrittivo della libertà personale, mentre nella motivazione il provvedimento era giustificato tra l’altro dall’esistenza di un rinvio a giudizio per varie ipotesi di reato). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 23 settembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 4 giugno 1994, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 04 Giugno 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Settembre 1993
Giurisprudenza CNF

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