Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti – Sospensione.

Viene meno ai doveri deontologici l’avvocato che usi il titolo di Avvocato nella carta intestata del proprio studio, essendo iscritto soltanto all’albo dei procuratori legali, anche se presenti tutti i requisiti formali e sostanziali per aver diritto al titolo di avvocato e manchi solo la formale iscrizione. (Nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 30 maggio 1994, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 30 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Dicembre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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