Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Decisione – Corrispondenza tra contestazione e decisione – Necessità – Sussiste.

È da annullare la decisione con cui il consiglio dell’ordine dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, giunga ad applicare la sanzione per un diverso episodio (nella specie il consiglio dell’ordine dopo aver riconosciuto che i fatti addebitati al professionista non erano tali da integrare un illecito disciplinare, ha considerato meritevoli della sanzione dell’avvertimento fatti che, a questo, non erano stati mai contestati). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 27 giugno 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Galati), sentenza del 9 aprile 1996, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 09 Aprile 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 27 Giugno 1994
Giurisprudenza CNF

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