Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compenso tre volte superiore a quello riconosciuto per spese legali – Illecito deontologico – Sussiste – Circostanze attenuanti – Sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi quattro.

L’avvocato che pretenda dal cliente una somma tre volte superiore a quella liquidata dalla assicurazione per spese legali in una trattativa stragiudiziale, viola i principi del decoro e della dignità, specie quando la cliente sia di modesta condizione economica e legata al professionista da vincoli di collaborazione domestica. Tanto più grave è il comportamento in quanto siano state affermate false circostanze sull’obbligo di dover remunerare anche terze persone. Nella fattispecie, tenuto conto dell’incensuratezza dell’incolpato, della sua inesperienza e, soprattutto, della restituzione dell’intera somma percepita per onorari, è stata applicata la sanzione della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale per mesi quattro (in luogo di quella di mesi sei inflitta dal Consiglio dell’Ordine). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ancona, 6 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 30 novembre 1993, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 06 Luglio 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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