Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto e messa a disposizione di somme – Trattenimento di somme destinate alla parte assistita – Sospensione

L’avvocato che favorisca l’incasso di un assegno intestato a persona defunta, non versi al cliente l’esatta somma riscossa a titolo di sorte ed interessi e non comunichi tempestivamente l’importo delle spese a lui dovute, trattenendo somme senza autorizzazione, viola le più elementari regole deontologiche con ciò ledendo la dignità e il prestigio della classe forense. (Nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 24 novembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 30 maggio 1994, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 30 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 24 Novembre 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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