Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto e messa a disposizione di somme – Trattenimento di somme da versare alla controparte – Mancata prestazione di attività – Sospensione.

Viola i doveri deontologici e arreca disdoro alla classe forense l’avvocato che utilizzi le somme ricevute dalla parte assistita, da consegnare alla controparte, per scopi personali e che, ricevuto l’incarico dal cliente non compaia in udienza e non si curi in altro modo della sua difesa. (Nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 13 novembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 30 maggio 1994, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 30 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 13 Novembre 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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