Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Informazioni non veritiere e appropriazione di somme – Illecito deontologico – Sussiste.

Viene meno al decoro e alla dignità professionale e merita la sanzione della sospensione (nella fattispecie irrogata al minimo edittale) il professionista forense che abbia riferito al cliente fatti e circostanze non veritiere nella conduzione della controversia e nella conclusione transattiva della stessa, e che abbia trattenuto rilevanti somme di denaro di pertinenza del cliente, fino all’instaurazione del procedimento, senza giustificato motivo. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine del 14 aprile 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 3 maggio 1995, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 03 Maggio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 14 Aprile 1993
Giurisprudenza CNF

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