Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con la parte assistita – Mancata corresponsione di somme – Illecito disciplinare.

Non vi può essere comportamento più confliggente con i doveri che incombono sul procuratore o sull’avvocato, di quello del professionista che si appropri di somme di pertinenza del cliente, versandole sul proprio conto corrente e negando ogni rapporto telefonico o epistolare con il collega dominus della pratica. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Parma del 19 novembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. De Mauro), sentenza del 3 maggio 1995, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 03 Maggio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 19 Novembre 1993
Giurisprudenza CNF

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