Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione indebita – Rifiuto di fornire spiegazioni alla parte assistita – Dovere di collaborazione con il Consiglio di appartenenza – Mancata ottemperanza ai chiarimenti richiesti dall’Ordine – Illecito disciplinare.

Costituiscono gravi addebiti e fanno apparire del tutto congrua la sanzione della sospensione (nel caso di specie, per la durata di mesi tre) i reiterati comportamenti tenuti dall’avvocato che abbia indebitamente trattenuto una somma ricevuta dalla parte assistita, in luogo di versarla a chi di dovere secondo le istruzioni ricevute; che abbia, altresì, successivamente trattenuto un fondo spese conferitogli per pratica non eseguita, rifiutando sprezzantemente, dopo la revoca del mandato, di fornire al cliente alcuna spiegazione sull’uso della somma ricevuta; che, infine, a fronte della richiesta da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, non abbia ottemperato a fornire in tal senso alcun chiarimento, tenendo così un comportamento non giustificato da esigenze di difesa e contrario ai principi di solidarietà e di collaborazione con gli organi del Consiglio. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 17 marzo 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. D’Alessio), sentenza del 28 marzo 1992, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 28 Marzo 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 17 Marzo 1989
Giurisprudenza CNF

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