Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Dovere di dignità e decoro – Uso di frasi sconvenienti – Illecito deontologico – Avvertimento – Attenuante.

Al difensore compete il più ampio diritto di critica nei confronti dell’operato del giudice: egli deve però sempre attenersi a criteri di assoluta correttezza, fra l’altro imposta dalla legge e soprattutto dalla dignità della funzione espletata. Nella fattispecie la frase usata verso il magistrato dal difensore in udienza: («Badi che la denuncio alla Procura della Repubblica per abuso innominato d’ufficio») è stata ritenuta lesiva del prestigio del giudice al quale era diretta. All’interessato è stato applicata la sanzione dell’avvertimento, in considerazione della lettera di scuse dallo stesso successivamente inoltrata al magistrato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Benevento, 14 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 28 Dicembre 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 14 Dicembre 1990
Giurisprudenza CNF

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