Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di soddisfare le prestazioni procuratorie affidate ad altro collega – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di provvedere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Sospensione.

L’avvocato che non rimborsa al domiciliatario le spese da quest’ultimo sostenute in una procedura fallimentare, che contrae prestiti con il padre di un cliente e si impegna alla restituzione, senza mantenere la parola data, facendosi protestare due cambiali e non adempiendo al pagamento rateale del debito contratto e che, nonostante ripetuti solleciti, non provvede alla restituzione di fascicoli processuali, viene meno ai doveri professionali di lealtà e probità (nella fattispecie, considerate le gravi condizioni di salute dell’incolpato, è stata ritenuta equa la sospensione dell’esercizio della professione per mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 luglio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 11 giugno 1992, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 11 Giugno 1992 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Luglio 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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