Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non viene meno ai doveri di correttezza e probità professionale l’avvocato che nell’esercizio del mandato usi negli scritti di causa espressioni, anche critiche, nei confronti del collega avversario, ove con esse tenda a proporre rilievi funzionali alle tesi difensive svolte. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 28 marzo 1988; rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 3 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Corpaci), sentenza del 11 giugno 1992, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 11 Giugno 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 03 Dicembre 1990
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment