Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di riservatezza della corrispondenza tra colleghi – Violazione – Illecito deontologico – Sussiste.

La produzione in giudizio di una lettera riservata integra la violazione dei principi della deontologia, che impongono al professionista di rispettare l’obbligo di riservatezza cui il collega ha fatto riferimento nella corrispondenza. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo del 10 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. D’Arle), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 162

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 15 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 10 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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