Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di informativa – Dovere di informazioni veritiere al collega assente dall’udienza – Sussiste.

Il dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi non contempla l’obbligo di informare la controparte di quanto avvenuto in udienza nel caso di un eventuale allontanamento. Invece l’avvocato espressamente richiesto dal patrono di controparte di informazioni su quanto avvenuto in sua assenza ha sicuramente l’obbligo di rispondere in modo veritiero. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 10 giugno 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ruggerini), sentenza del 30 settembre 1995, n. 93

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 30 Settembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Giugno 1993
Giurisprudenza CNF

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