Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Chiamata in giudizio per mancata corresponsione di somme – Denuncia per falsa testimonianza – Condanna per calunnia – Illecito disciplinare – Sussiste.

Non rappresenta una mancanza contro la dignità della professione l’essere convenuto in giudizio; ma indubbiamente l’essere convenuto da ex-collaboratori in un pubblico dibattimento in un giudizio di lavoro, per mancata corresponsione di un qualsiasi corrispettivo, e soprattutto l’aver accusato un ex-collaboratore dello studio di falsa testimonianza (accusa infondata, che ha poi determinato la condanna dell’avvocato per calunnia) viola il decoro e il prestigio della professione. (Accoglie in parte ricorso avverso decisione del C.d.O. di Como del 3 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Bonazzi), sentenza del 30 gennaio 1995, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 30 Gennaio 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 03 Febbraio 1993
Giurisprudenza CNF

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