Avvocato e procuratore. – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di usare frasi sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussistenza – Provocazione – Irrilevanza – Sospensione.

Il professionista che rivolga ad una persona, nella fattispecie un notaio, le espressioni di «meschina», «strafottente», «ottusa moralmente», «irresponsabile» e «bovina», lede gravemente l’onore e la reputazione della stessa, e viene meno al principio deontologico secondo cui l’avvocato deve sempre rispettare il decoro oggettivamente inteso e l’altrui personalità. Anche l’eventuale provocazione, pur grave, non legittima l’adozione di espressioni ingiuriose ed offensive. Nel caso è stata applicata la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Milano, 19 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PASSINO), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 30 Ottobre 1989 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Maggio 1988 (censura)
Giurisprudenza CNF

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