Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Uso di carta intestata con dicitura atta a reclamizzare lo studio – Illecito deontologico – Censura.

Il professionista che usi carta intestata portante dicitura da riferire più ad attività commerciale che professionale, così dimostrando di voler reclamizzare il proprio studio, tiene un comportamento non conforme alla dignità e al decoro professionali. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della censura al professionista che oltre ad altri addebiti, aveva usato e diffuso presso istituti bancari e terzi carta da lettera intestata al proprio studio legale portante la dicitura «centro studi doganali – valutari ed amministrativi – Sezione di Bolzano». (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bolzano, 1 marzo 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 122

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 28 Dicembre 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 01 Marzo 1991
Giurisprudenza CNF

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