Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Adempimenti previdenziali e fiscali – Omessa comunicazione del reddito professionale e del volume d’affari – Violazione principio di colleganza.

Il professionista che omette di comunicare con lettera raccomandata diretta alla Cassa di Previdenza l’ammontare del reddito professionale richiesto ai fini dell’IRPEF e il volume d’affari ai fini dell’IVA per l’anno precedente viola il principio di colleganza tra gli avvocati e determina scompensi nel funzionamento previdenziale in danno dell’intera categoria. Nella fattispecie, tenuto conto che non risultano altre violazioni disciplinari da parte del professionista, alla sanzione della censura è stata sostituita quella dell’avvertimento. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 17 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Camassa), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 121

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 02 Dicembre 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 17 Maggio 1989
Giurisprudenza CNF

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