Avvocato e procuratore – Elezioni Consiglio dell’Ordine – Reclamo pervenuto al Consiglio nazionale forense fuori dei termini – Inammissibilità.

Il reclamo avverso il risultato delle elezioni del Consiglio dell’Ordine deve essere proposto e pervenire agli uffici della segreteria del Consiglio nazionale forense entro il termine perentorio di giorni 10 dalla proclamazione degli eletti, pena l’inammissibilità del reclamo stesso. In tal caso, va naturalmente dichiarata la irricevibilità anche del reclamo incidentale. (Dichiara inammissibile reclamo avverso elezioni Consiglio Ordine Agrigento per biennio 1990-1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 28 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 31 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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