La Camere di Conciliazione ed arbitrato, istituita presso, la CONSOB chiede di sapere: “se ed in quale misura gli effetti del provvedimento disciplinare di censura irrogato nei confronti di un avvocato da parte dell’ordine di appartenenza, siano suscettibili di affievolimento e/o cessazione nel tempo”. Ciò con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità.

Una corretta soluzione della questione proposta dalla Camera di Conciliazione e arbitrato, istituita presso la CONSOB, non può prescindere dall’esame di due distinte problematiche sottese alla stessa.

La richiesta di chiarimenti, infatti, porta all’attenzione di questo CNF una prima questione di carattere generale attinente gli affetti del trascorrere del tempo sulle sanzioni irrogate nei confronti di un iscritto all’ordine, con particolare riguardo alla sanzione della censura. Sul punto dalla lettura dell’art. 47 R.d.l. n. 1578/33, avente ad oggetto la possibilità per il professionista radiato di reiscriversi all’albo, si potrebbe desumere l’indubbia incidenza del decorso del tempo sugli effetti del provvedimento disciplinare. Infatti, se il legislatore ha stabilito che, addirittura nel caso della più grave sanzione prevista dal codice deontologico forense – la radiazione -, il trascorrere di un lasso di tempo di 5/6 anni dal provvedimento sia idoneo a consentire la richiesta di reiscrizione nell’albo, ciò non può che far propendere per un affievolimento degli effetti dei provvedimenti disciplinari nel tempo ai fini della valutazione dei requisiti di onorabilità, peraltro in perfetta aderenza alla finalità rieducativa della sanzione.
Tuttavia dalla lettura del quesito come proposto, sembra emergere un diverso profilo problematico specifico. Infatti, così come formulata la normativa applicata dalla Camera di Conciliazione sembrerebbe configurare l’aver “riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento” come una vera e propria ipotesi di esclusione, e non come un elemento di valutazione ai fini del giudizio sull’onorabilità. Se così fosse, la semplice esistenza del provvedimento, stante la sua assoluta immanenza, di fatto sarebbe ostativa all’iscrizione del professionista nell’elenco e nessun effetto positivo potrebbe farsi derivare dal trascorrere del tempo.
Va pertanto data risposta al quesito nei seguenti termini: il provvedimento disciplinare irrogato nei confronti del professionista ha carattere certamente permanente, non essendo previsto nella legislazione deontologica forense un istituto assimilabile alla riabilitazione. Tuttavia, la sua incidenza ai fini della valutazione circa la sussistenza del requisito di onorabilità è certamente suscettibile di affievolimento conseguente al decorso temporale.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 luglio 2011, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 66 del 14 Luglio 2011
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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