Il Coa di Campobasso chiede se sia possibile ammettere al patrocinio a spese dello Stato un soggetto che intenda impugnare con ricorso per Cassazione (ai sensi dell’art. 35 bis, comma 13, del D. Lgs. n. 25/2008) il decreto con il quale il giudice di prime cure – nel rigettare il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale – abbia altresì revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della manifesta infondatezza delle pretese (secondo quanto previsto dallo stesso art. 35 bis, al comma 17).

La disposizione da ultimo richiamata prevede, infatti, che ove il ricorrente sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetti il ricorso, questi debba indicare – nel decreto di pagamento “le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’articolo 74, comma 2, del predetto decreto”.
Secondo il COA richiedente, in particolare, il giudizio di manifesta infondatezza delle pretese contenuto nel provvedimento in relazione al quale si voglia proporre impugnazione, sarebbe idoneo a vincolare il COA nel proprio giudizio ai sensi dell’art. 126, comma 1, del DPR n. 115/2002, a mente del quale – tra l’altro – il provvedimento di ammissione anticipata può essere adottato dal COA “se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”. E tanto, anche nella valutazione ai fini della successiva domanda di ammissione al gratuito patrocinio in relazione al giudizio di impugnazione.
Tuttavia, secondo la recente Cass. Civ., sez. II, 30.4.2019, n. 11470, “la disposizione di cui all’art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002 non preclude alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio. (Nella specie, il giudice del merito aveva invece ritenuto che l’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 trovasse applicazione, nel processo di impugnazione, nel solo caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fosse risultata vincitrice nel giudizio di primo grado e dovesse contrastare il gravame)”. Nella pronuncia si legge, in particolare, che:

La disposizione di cui all’art. 120 D.P.R. cit., che preclude alla parte ammessa e rimasta soccombente di giovarsi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta in primo grado al fine di proporre impugnazione, non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di consentire alla sola parte risultata vincitrice in primo grado di poter beneficiare dell’istituto in questione. Una tale interpretazione, che peraltro non trova giustificazione nel tenore letterale della norma, sarebbe incompatibile con il principio di difesa sancito dall’art. 24 Cost. con riferimento ad ogni stato e grado del procedimento.

Diversamente da quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, si deve ritenere che la parte ammessa al beneficio a spese dello Stato che intenda impugnare la sentenza a sè sfavorevole deve potersi giovare dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, sempre che ricorrano le condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio in questione con riferimento al giudizio di impugnazione, e poiché il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si riferisca ad un grado di giudizio non può automaticamente estendere i suoi effetti alla successiva fase, diventa necessario, in caso di soccombenza della parte ammessa, proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio.

Secondo la Corte di cassazione, in altri termini, ogni domanda di ammissione al gratuito patrocinio – anche in relazione a distinti gradi di giudizio per una medesima vicenda – deve essere oggetto di autonoma valutazione.
In tal senso può leggersi peraltro, nella vicenda di cui al quesito, lo stesso riferimento all’art. 74, comma 2 di cui all’art. 35 bis, comma 17: l’indicazione della non manifesta infondatezza delle pretese dovrebbe ritenersi funzionale, in altri termini, al pagamento delle spese legali in relazione al patrocinio a spese dello Stato cui il ricorrente sia stato ammesso in relazione al primo grado di giudizio.
Alla luce del primario rilievo dell’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, si ritiene pertanto che il COA debba poter disporre – in casi analoghi a quelli evocati nel quesito e ove ne ricorrano i presupposti – l’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato anche ove il provvedimento avverso il quale si voglia proporre impugnazione abbia rilevato la manifesta infondatezza delle pretese in relazione al primo grado di giudizio. Si tratta infatti di vicende distinte, oggetto di autonoma valutazione da parte del COA, e a ciò si aggiunga che, nel sistema delineato dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 35/2008, il ricorso per Cassazione si configura, eccezionalmente, quale mezzo di gravame esteso al merito (in quanto il suddetto art. 35 bis, introdotto dal D.L. n. 13/2017, ha eliminato un grado di impugnazione avverso il provvedimento di primo grado, mantenendo il ricorso diretto per Cassazione). Alla luce di quanto sin qui osservato, diversamente argomentando si realizzerebbe un vulnus dell’art. 24 della Costituzione, sotto il profilo dell’illegittima compressione del diritto alla difesa in relazione al potere di impugnazione della decisione.

Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 27 del 12 Luglio 2019
- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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