Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

1. Si ritiene che il praticante debba rimanere iscritto nel registro, mantenendo il COA il potere di vigilanza sulla proficuità dello svolgimento della pratica, ed il potere disciplinare.
2. L’art. 17, comma 10 prevede la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, nei seguenti casi:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
La norma si riferisce al patrocinio sostitutivo quinquennale (introdotto dall’art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012) istituto non ancora in vigore.
La disposizione (art. 17, c. 10, lett. b) non è pertanto ad oggi applicabile e la decorrenza e l’effettività della compiuta pratica vanno verificate in conformità alle disposizioni contenute del D.P.R. n. 101/1990. Si ritiene tuttavia che allorché la norma entrerà in vigore, permanga il diritto del praticante a rimanere iscritto nel Registro per tutto il tempo in cui poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
3. La norma di cui all’art. 17, comma 11 lett. b regola esclusivamente la decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione. Il procedimento di cancellazione, è invece regolato dal precedente comma 10, che richiama espressamente i successivi commi 12, 13 e 14, e che trova pertanto applicazione anche nella ipotesi in esame.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 24 giugno 2015, n. 61

Quesito n. 60, COA di Firenze

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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