Quesito n. 127: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ha richiesto un parere sulle ricadute in termini deontologici del conferimento al procuratore costituito di poteri “esondanti” dalla funzione difensiva e dalla configurazione tipica della procura ad litem, inserendo gli stessi nella predetta procura. In particolare, il Consiglio chiede parere “in ordine all’ammissibilità, sotto il profilo deontologico, dell’attribuzione al difensore di poteri per certi versi esondanti dalla funzione difensiva stricto sensu e dalla configurazione tipica del mandato ad litem, quali quelli di procedere alla definizione di transazioni con la controparte, al rilascio di quietanze, alla rinuncia agli atti del giudizio e, addirittura, all’adozione di iniziative rimesse alla esclusiva disponibilità delle parti quali, ad esempio, la proposizione di querela di falso ed il disconoscimento di sottoscrizioni”.

Va logicamente premesso che nell’ambito del processo civile, salvo alcune eccezioni in cui la parte può stare in giudizio personalmente, è imposto a colui che propone la domanda o intende resistervi, di stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura alle liti, regolarmente iscritto all’Albo, così come previsto dall’art. 83 cpc.
Il conferimento della procura a stare in giudizio attribuisce poi al difensore il potere di compiere tutti gli atti necessari nell’interesse della parte rappresentata, senza, tuttavia, consentirgli di compiere atti che importino disposizione del diritto controverso se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Pertanto, come osservato in dottrina (cfr. Mandrioli), detta procura si connota rispetto alla rappresentanza vera e propria per una maggiore autonomia rispetto alle scelte tecnico-giuridiche e per l’assenza di totale autonomia in relazione alle scelte dispositive del diritto in contestazione.
Venendo ora alla problematica sollevata dal COA richiedente, appare opportuno definire – con l’ovvia ampiezza di ragionamento che ne risulta necessitata – quali siano i poteri tipici del procuratore ad litem e quali gli esondanti.
In relazione a tanto, sarà sufficiente osservare che il procuratore ha tutti i poteri di gestione della lite che non siano attribuiti dalla legge alla parte; di norma nell’ambito del grado del giudizio.
E così sono stati ritenuti rientrare nei poteri del difensore quello di rinunciare ad un capo della domanda, configurandosi tale rinuncia come una modifica della stessa e quindi rientrante nella discrezionalità tecnica che spetta al procuratore nella conduzione della lite.
Allo stesso modo rientrano nei poteri del procuratore la proposizione di domande riconvenzionali, la chiamata in causa di terzi. Ogni altro potere, eventualmente conferito, siccome non previsto o riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 84 c.p.c., deve considerarsi esondante rispetto all’ambito proprio della procura alle liti. Difatti, altre fattispecie richiedono espressamente poteri specificamente attribuiti: la rinuncia agli atti del giudizio, pur non determinando in sé rinuncia alla azione, viene dal c.p.c. riservata alla parte o ad un procuratore speciale, come pure la querela di falso.
Bisogna quindi osservare che non esistono impedimenti normativi al cumulo nella stessa persona dei poteri processuali connessi alla rappresentanza in giudizio e di poteri di disposizione del diritto controverso, aventi natura sostanziale, ex art. 84 c.p.c.
Pertanto, la procura prevista dall’art. 84 c.p.c. non può costituire la sede per conferire poteri diversi da quelli ivi disciplinati: questi, diversamente, potranno essere conferiti con la procura prevista dall’art. 1392 c.c.
La previsione nel corpo della procura ex art. 84 c.p.c. di poteri ultronei realizza una attribuzione invalida ex art. 1392 c.p.c., atteso anche il rilievo del requisito della forma ad substantiam.
Sul piano deontologico, la predisposizione di un atto (in parte qua) invalido può implicare responsabilità disciplinare, che andrà apprezzata avuto riguardo alle concrete circostanze del caso, considerati anche i precetti di cui agli artt. 12, 36 e 40 del Codice Deontologico Forense.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere 11 luglio 2012, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 11 Luglio 2012
- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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