Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Omessa convocazione dell’interessato per tentativo di conciliazione – Mera facoltà del Consiglio dell’Ordine – Legittimità della radicazione del procedimento.

È validamente radicato il procedimento disciplinare anche se preliminarmente non sia stato esperito con l’interessato un tentativo di conciliazione: tale tentativo rientra infatti nella facoltà del Consiglio che lo può disporre o meno ove lo ritenga opportuno, tenuto conto della fattispecie concreta. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 11 aprile 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 6 novembre 1992, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 06 Novembre 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 11 Aprile 1991
Giurisprudenza CNF

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