Valutazione della sussistenza dell’illecito disciplinare e limiti di censurabilità in sede di legittimità

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è incensurabile in sede di legittimità la motivata valutazione del Consiglio Nazionale Forense circa l’intrinseca rilevanza disciplinare di un determinato comportamento del professionista, indipendentemente dai suoi possibili moventi e dalla circostanza che esso abbia o no suscitato una reazione scandalizzata, atteso che della sussistenza di un’offesa alla dignità professionale debbono giudicare gli organi a ciò deputati e non i testimoni di una supposta generale approvazione o riprovazione.

Cassazione Civile, sentenza del 14 aprile 1993, n. 4405, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Aloisi M (Parz Diff)

Giurisprudenza Cassazione

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