Tenuta degli albi: i terzi non sono legittimati alle relative iniziative giudiziarie

Avverso le decisioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione all’Albo può essere proposto ricorso soltanto dall’interessato e dal Pubblico Ministero, ma non pure da terzi, i quali ultimi in tale ambito non sono infatti portatori di interessi legalmente protetti, sicché -oltre a non aver diritto a partecipare allo procedimento amministrativo di iscrizione – non sono neppure legittimati ad impugnare le relative deliberazioni, potendo al più sollecitare l’iniziativa al PM o al Consiglio dell’Ordine stesso, mediante la segnalazione di (asseriti) fatti ostativi all’iscrizione medesima (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui un terzo aveva impugnato la delibera del COA che aveva ritenuto infondati i suoi dubbi sulla legittimità di una iscrizione all’albo – sezione speciale dell’avvocato di un’ASL, per asserita inesistenza dei requisiti di legge).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 23 luglio 2015, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 23 Luglio 2015 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 08 Settembre 2011
Giurisprudenza CNF

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