In tema di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati l’art. 3 r.d.l. n. 37/34 richiama l’art. 31 r.d.l. n. 1578/33, che prevede l’obbligo del C.d.O. competente di sentire l’interessato prima di emettere un provvedimento di rigetto, mentre l’art. 45 dello stesso r.d. n. 37/34 dispone che all’interessato deve essere assegnato un termine non minore di 10 giorni per presentare le sue deduzioni. Pertanto deve essere accolto il ricorso e annullata la decisione del C.d.O. di rigetto della domanda di iscrizione assunta senza l’audizione dell’interessato e senza la concessione di un termine per le sue deduzioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 25 maggio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 19 Ottobre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 25 Maggio 2005
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