Tenuta albi – Registro dei praticanti – Iscrizione – Rigetto – Audizione dell’interessato – Termine per le deduzioni – Necessità.

In tema di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati l’art. 3 r.d.l. n. 37/34 richiama l’art. 31 r.d.l. n. 1578/33, che prevede l’obbligo del C.d.O. competente di sentire l’interessato prima di emettere un provvedimento di rigetto, mentre l’art. 45 dello stesso r.d. n. 37/34 dispone che all’interessato deve essere assegnato un termine non minore di 10 giorni per presentare le sue deduzioni. Pertanto deve essere accolto il ricorso e annullata la decisione del C.d.O. di rigetto della domanda di iscrizione assunta senza l’audizione dell’interessato e senza la concessione di un termine per le sue deduzioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 25 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 19 ottobre 2007, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 19 Ottobre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 25 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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