L’avvocato che subentri ad un collega nell’assistenza, anche stragiudiziale, ha l’obbligo (derivante dai doveri di correttezza e lealtà) di rendere nota, con sollecitudine, anche per le vie brevi, la propria nomina al collega sostituito. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza n. 82 del 18 settembre 2019