La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico

L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 18 Dicembre 2018 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 27 Ottobre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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