Sulla condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima e illibata”) necessaria per l’iscrizione all’albo avvocati e registro praticanti

La formula della “condotta specchiatissima e illibata” (Legge Prof. n. 1578/1933) è stata sostituita dalla “condotta irreprensibile” (nuovo Ordinamento Forense, L. 31 dicembre 2012, n. 247), che tuttavia non modifica il contenuto sostanziale del requisito, dovendosi la irreprensibilità della condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

NOTA:
La sentenza di cui in massima è stata confermata da Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 01/12/2014, n. 25368.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 09 Maggio 2013 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 22 Giugno 2011
Giurisprudenza CNF

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