Sul dovere di segreto e riserbo dell’avvocato

Anche dopo la cessazione dell’incarico per qualsiasi causa, l’avvocato è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato ex art. 28 cdf(1), tanto nei confronti del cliente quanto della parte assistita(2).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

NOTE:
(1) Sul fatto che il dovere deontologico in parola riguardi anche le informazioni apprese dagli atti di difesa della propria controparte, cfr. Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021.
(2) Su tale distinzione cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 296, secondo cui “La parte assistita è colui nell’interesse del quale è svolto l’incarico, il cliente è invece il soggetto che conferisce l’incarico e, se sovente le due figure coincidono, talvolta può accadere che a conferire l’incarico sia un terzo che vuol tutelare l’interesse della parte assistita con il consenso della stessa.”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 17 Giugno 2019 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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