Studio legale “militare”: vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”

L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (Nel caso di specie, il professionista aveva indicato nella propria carta intestata la dicitura “Studio legale militare”, senza tuttavia aver conseguito la relativa specializzazione ma esclusivamente in ragione del fatto che l’incolpato stesso si occupava, a suo dire, di tale branca del diritto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della pratica forense per sei mesi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 63 del 26 Maggio 2021 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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