Sospeso disciplinarmente l’avvocato che “retribuisca” i propri praticanti con sostanze stupefacenti da consumare anche in studio

I giovani che si affacciano alla professione forense dovrebbero trovare nel proprio dominus una guida e un esempio da seguire. Anche per tale ragione, costituisce grave illecito (pure) disciplinare il comportamento dell’avvocato che -in violazione dell’art. 40 cdf nonché dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 cdf- fornisca ripetutamente ai propri praticanti sostanze stupefacenti (nella specie, del tipo cocaina), permettendone il consumo quotidiano anche all’interno dello studio professionale e omettendo così di assicurare ai praticanti stessi un idoneo ambiente di lavoro nonché l’effettività e la proficuità del tirocinio forense (Nel caso di specie, il professionista ometteva di riconoscere ai propri praticanti, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, ma cedeva loro quotidianamente sostanze stupefacenti che si procurava da un cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per quattro anni).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 331 del 27 dicembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 331 del 27 Dicembre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 10 del 21 Maggio 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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