Sospensione per l’avvocato che confonda assoluzione con proscioglimento

Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdf). Conseguentemente, commette illecito disciplinare l’avvocato che agisca per il risarcimento del preteso danno non patrimoniale subìto dal proprio cliente asseritamente assolto in sede penale ma in realtà prosciolto per motivi processuali (nella specie, per mancanza di querela).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 61 del 31 marzo 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 31 Marzo 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 02 Maggio 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 41990 del 30 Dicembre 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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