Sospensione cautelare: post CDD, la nuova disciplina opera anche retroattivamente

A far data dal 2 gennaio 2015, si sono realizzate tutte le premesse fattuali e logico/giuridiche ai fini dell’applicabilità della sospensione cautelare ex art. 60 L. n. 247/12, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), sicché non trova più applicazione l’art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933, neppure con riferimento ai provvedimenti cautelari irrogati nella vigenza di tale ultima norma ma ancora in corso (Nel caso di specie, il professionista lamentava la mancata applicazione della nuova disciplina con riferimento ad una sospensione cautelare irrogatagli -sine die- precedentemente al 2/1/2015. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dichiarando cessata l’efficacia del provvedimento cautelare, per superamento della sua durata massima -un anno- nonché per mancata adozione del provvedimento sanzionatorio -entro sei mesi- da parte del C.D.D., come previsto dalla nuova disciplina).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73

NOTA:
In arg. cfr. pure, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.
Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, secondo cui la nuova disciplina non si applica retroattivamente.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 06 Giugno 2015 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 13 Dicembre 2013 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment