Sospensione cautelare: la necessaria motivazione sullo strepitus fori

La semplice esistenza di una pronuncia penale (nella specie, custodia cautelare) a carico di un avvocato, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il Consiglio territoriale deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza n. 152 del 7 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 07 Dicembre 2019 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 25 Settembre 2019 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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