Società tra avvocati: la legge garantisce l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di capitale

La nuova disciplina della “S.T.A. – SOCIETÀ TRA AVVOCATI” (art. 4 bis L. 247/2012), pur prevedendo la possibilità della partecipazione di professionisti iscritti in altri albi professionali nonché di soci “non professionisti”, o “di capitale”, in misura non superiore ad un terzo del capitale sociale (comma 2, lett. a), dispone che i componenti dell’organo di gestione della S.T.A. non possono essere estranei alla compagine sociale (comma 2, lett. c) e che, comunque, la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve tassativamente essere composta da soci avvocati (comma 2, lett. b), al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di capitale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Greco), sentenza n. 109 del 25 giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 25 Giugno 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Dicembre 2020 (cancellazione amm.va)
Evidenza, Giurisprudenza CNF

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