Sanzione e assenza di precedenti disciplinari

Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21, co. 4, ncdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Febbraio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16691 del 06 Luglio 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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